Chi siamo

 STATUTO ASSOCIAZIONE MILANO MAKERS APS

associazione cultuale di promozione sociale senza fini di lucro

Art.1

Costituzione

1.E’ costituita con sede in MILANO Via Alessandro Tadino 6 l’associazione culturale di promozione sociale

denominata “MILANO MAKERS “ associazione culturale di promozione sociale senza fini di lucro di seguito

detta Associazione.

2.L’Associazione ha durata illimitata.

3.L’Associazione assicura ai propri Associati la tutela dei diritti inviolabili della persona e pari opportunità

 senza distinzione di genere,religione,razza,titolo di studio,età e abilità fisica ;

l’Associazione e’ democratica e apartitica: tutti gli Associati hanno uguali diritti e le cariche associative sono

 elettive.

4.L’Associazione non ha fini di lucro: eventuali proventi delle attività non possono essere divisi fra gli Associati,

anche in modo indiretto, e devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali, statutariamente previste all’Art.3.

5.Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.2

Finalità

1.L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere, consolidare tutte le attività di carattere sociale, civile e culturale, che pongono al centro il tema delle autoproduzioni,intese come momento di affermazione sociale dei

rispettivi autori.

Art.3

Attività

1.L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini,intende promuovere,varie attività,in particolare:

– Attività di promozione sociale degli autoproduttori ricerca e formazione;

progetti di gestione e promozione della personalità dell’autoproduttore; gestione partecipativa di spazi aggregativi e dimostrativi;

promozione di reti sociali finalizzate alle autoproduzioni; accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa

attraverso l’autoproduzione anche di quei soggetti a rischio d’esclusione sociale.

– Attività culturali: centro studi e documentazione;

iniziative, convegni e seminari; riviste e pubblicazioni editoriali, manifestazioni fieristiche, concorsi legati ai fini sociali.

– Attività ricreative: feste, attività d’animazione, spettacoli di musica, teatro ed arti varie, manifestazioni

culturali divulgative del sapere autoproduttivo.

l’Associazione vuole,inoltre, mettere al centro del proprio impegno il risultato dell’ingegno dei singoli attraverso la creazione di un marchio denominato “MILANO MAKERS FACTORY“ che distingua tutti i manufatti e , più in generale, le opere d’ingegno realizzate da persone fisiche non titolari e /o non dipendenti da stabili organizzazioni commerciali rientranti fra quelle di cui all’art.2 del presente statuto.

2. Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì:

a.stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b.stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

c.partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

d.costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purchè a carattere di non prevalenza;

e.svolgere,in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4

Associati

1.Sono Associati quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di

adesione è accolta dal Comitato, in caso venga respinta il diniego dev’essere motivato per iscritto entro 15 giorni dalla riunione del Comitato via PEC. L’aspirante socio può chiedere di essere ascoltato dal Comitato e eccepire per iscritto alle motivazioni della sua mancata accoglienza della domanda di adesione.

2.Nella domanda di adesione l’aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.

3.Tutti gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per:

– dimissioni volontarie;

– non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;

– morte;

– indegnità deliberata dal Comitato. In quest’ultimo caso é ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale

 costituitosi ai sensi dell’Art.12 decide in via definitiva sentito il socio.

4.Sia in caso di mancata ammissione a socio che in caso di espulsione del socio è previsto 

Art.5

Diritti e obblighi dei Soci

1.Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee,a votare direttamente o per delega singola, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall’appartenenza all’Associazione senza onere alcuno, dandone comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale sono associati.

2.I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto,a pagare le quote sociali ed eventuali contributi

nell’ammontare fissato dall’Assemblea,a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini statutari in caso di particolare necessità possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

4. Le cariche sociali sono esercitate dagli Associati investiti dal mandato assembleare a titolo gratuito, con il solo

rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto

dell’Associazione.

Art.6

Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea;

– il Comitato;

– il Presidente;

– il Collegio Arbitrale (eventualmente costituitosi ai sensi dell’Art.12).

Art.7

Assemblea

1.L’Assemblea e’ costituita da tutti gli Associati.

2.Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga necessario.

3.Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da

 trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, cui deve seguire comunicazione

dell’avvenuta ricezione entro 5 giorni.

4.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve

 provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e

l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5.In prima convocazione l’Assemblea e’ regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati,

presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti,in proprio o per delega.

6.Ciascun Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

7.Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal

 successivo articolo 17.

8.L’Assemblea ha i seguenti compiti:

– eleggere i membri del Comitato;

– approvare il programma di attività proposto dal Comitato;

– approvare il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e sue eventuali modifiche;

– approvare il bilancio preventivo annuale;

– approvare il bilancio consuntivo annuale;

– approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo Art.17;

– stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli Associati.

Art.8

Comitato

1.Il Comitato e’ eletto dall’Assemblea ed e’ composto da non meno di 3 membri e non più di 11 membri.

2.Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3.Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti

  da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata,con comunicazione scritta,cui deve seguire comunicazione             dell’avvenuta ricezione entro 5 giorni.

4.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il President

  deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la     riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

5.In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

  In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti.

6.Il Comitato ha i seguenti compiti:

– eleggere il Presidente;

– nominare il Segretario;

– nominare il Tesoriere;

– predisporre il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e proporre sue eventuali modifiche;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di lavoro annuale;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;

– assumere il personale;

– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita’ e di urgenza.

Art.9

Presidente

1.Il Presidente dell’Associazione, che e’ anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato, e’ eletto da quest’ultimo

 nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2.Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art.13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei

 precedenti Art.7, comma 4 e Art.8, comma 4.

3.Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

4.Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.

5.In caso di necessita’ e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica

 nella prima riunione utile.

6.In caso di assenza,di impedimento o di cessazione,le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Art.10

Segretario

1.Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli Associati;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

– predispone,insieme al Tesoriere,lo schema del progetto di bilancio preventivo,che sottopone al Comitato entro il

 mese di ottobre e del bilancio consuntivo,che sottopone al Comitato entro il mese di marzo.

– è a capo del personale che eventualmente presti il proprio lavoro nell’Associazione.

Art.11

Tesoriere

1.Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Segretario ed ha i seguenti compiti:

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della

 documentazione relativa;

– predispone, insieme al Segretario, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il

 mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo.

Art.12

Collegio arbitrale

1.Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi,   tra gli organi e gli Associati ovvero tra gli Associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo ” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2.La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3.Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal

 presidente della Corte d’Appello di Milano il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.13

Durata delle cariche

1.Tutte le cariche elettive hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate.

2.Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere dell’anno medesimo.

Art.14

Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative e contributi degli associati;

– erogazioni liberali di privati;

– donazioni e lasciti testamentari;

– contributi dello Stato, di amministrazioni, enti ed istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea e di organismi

 internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– entrate derivanti da prestazione di servizi convenzioni;

proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per il raggiungimento dei fini istituzionali;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

 anche a premi;

– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

2.I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato.

3.Ogni operazione finanziaria fino a mille euro e’ disposta con firme disgiunte del Presidente e/o del Segretario.

Art.15

Quota sociale

1.La quota associativa a carico degli Associati e’ fissata dall’Assemblea; essa e’ annuale, non e’ frazionabile,

 ne’ ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associati.

2.Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni

 dell’Assemblea, ne’ prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere

 eletti alle cariche sociali.

Art.16

Bilancio

1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

 all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2.Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art.17

Modifiche allo Statuto, Scioglimento, Devoluzione Patrimonio

1.Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3

degli Associati; le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 1/3 degli

Associati e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

2.Per deliberare lo scioglimento dell’Assemblea e la devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza ed il voto

 favorevole dei 3/4 degli Associati.

3.In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere interamente devoluto a enti pubblici o enti ONLUS

Art.18

Pubblicità attività e atti associazione, pubblicità convocazione assemblee

– Tutte le attività della associazione sono pubblicizzate ai soci attraverso l’invio di mail, sul sito dell’associazione, sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram della associazione.

– Le convocazioni dell’assemblea sono inviate via mail tramite piattaforma Mailchimp

Art.18

Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.